Ultimo numero
Numeri precedenti
Tematiche
Redazione
Istruzioni per gli autori
|
regionalizzazione
L’art. 59 del regolamento (Ce) n. 1782/2003 stabilisce che in casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi, gli Stati membri possono suddividere il massimale regionale tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che nel periodo di riferimento non hanno usufruito di nessuno dei regimi di sostegno che ricadono nel pagamento unico. La regionalizzazione può riguardare tutto il massimale regionale o solo una parte di esso. Il valore unitario di ciascun diritto è calcolato dividendo il massimale regionale per la superficie ammissibile stabilita a livello regionale. Il numero dei diritti attribuito a ciascun agricoltore è determinato dal numero di ettari ammissibili dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Tale opzione consente una redistribuzione del sostegno all’interno di ciascuna regione attraverso la corresponsione di un aiuto forfetario ad ettaro di uguale valore per tutti gli agricoltori della regione.
|
|
Eventi ARE
Altri eventi
Novità
Agrimarcheuropa
Iscriviti
Cerca nel sito
Link
Associazione "A. Bartola"
in collaborazione con
|