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Dop
Denominazione di origine protetta (Dop). Viene assegnata a prodotti strettamente legati alla regione di cui sono originari. Per poter ricevere l´appellativo devo sussistere due condizioni irrinunciabili:
- la produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome. In altre parole: un formaggio Dop deve essere fatto con latte di vacche allevate in zona, così come il salume deve essere ricavato dai suini locali;
- le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono essere dovute, esclusivamente o essenzialmente, all´ambiente geografico del luogo d´origine.
Per "ambiente geografico" la legge intende non solo i fattori naturali ma anche quelli umani, quindi il clima e la qualità del suolo, ma anche le conoscenze tecniche locali. Insomma, il legame tra il prodotto e la zona deve essere essenziale: non deve essere possibile ricreare le stesse condizioni altrove. in realtà, la legge ammette deroghe, in alcuni casi, per la provenienza delle materie prime, che possono arrivare anche da altre zone.
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