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Il Parere del Comitato Economico Sociale Europeo sulle indicazioni e denominazioni di origine
Mario Campli
Premessa
Non bisognerebbe lasciare (almeno unicamente) nelle mani degli “addetti ai lavori” la questione della qualità dei prodotti agricoli. Vero è, anche, che la “società civile” è molto diversamente definita e, di certo, non esclude, in nessuna delle sue possibili accezioni, anche la categoria dei produttori (latu sensu: agricoltori, trasformatori e tutta la catena di figure professionali che portano agli utilizzatori finali il bene agricolo e alimentare).
Rimettere, dunque, tutta la problematica della qualità del prodotto agricolo a diretto confronto con la società civile sta a significare che prima della norma essa è una questione sottoposta al consenso sociale; né può essere oggetto di “imprescrutabili” tecnicalità di tipo giuridico-formale o di un martellante marketing di tipo identitario-culturale.
L’occasione di un Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli (apertissima e formale consultazione di tutta la società civile da parte della Commissione europea) esprime e rappresenta quella opzione di fondo. Tocca, poi, ai cittadini dell’Unione il compito di non farsi defraudare della sostanza di una consultazione di quella portata: partecipandovi in massa e controllando la coerenza tra i risultati che in essa si produrranno e la “interpretazione” che ne viene successivamente derivata.
I sistemi di qualità specifici nella UE
In previsione di questa solenne e pubblica iniziativa, il Comitato economico e sociale europeo (Cese) – il luogo istituzionale della rappresentanza della società civile europea, definito dal Trattato dell’Unione – il 12 marzo 2008, ha approvato un Parere di iniziativa sul tema delle “Indicazioni e denominazioni di origine”.
All’epoca, il Libro verde era soltanto una ipotesi di lavoro; ed ora, molto opportunamente, l’iniziativa del Cese si rivela molto previdente, visto che l’intera “parte seconda” del Libro verde (con l’aggiunta del tema della “agricoltura biologica”) è dedicata ai cosiddetti “sistemi di qualità specifici dell’UE”: comprendendo in essi le indicazioni geografiche e di origine, le specialità garantite.
Il Parere del Cese considera di importanza strategica approfondire e rilanciare il dibattito sulla politica di qualità dell'UE nella sua globalità, secondo un'armonica simbiosi tra le esigenze regolamentari in materia di sicurezza degli alimenti, ambiente e preoccupazioni sociali, anche in relazione agli obiettivi di un possibile marchio di qualità UE, e quella tesa a valorizzare le specificità produttive e alimentari dei diversi territori dell'Unione basate su standard più elevati.
Il Parere articola, quindi, la sua strategia consultativa su cinque specifici versanti:
Riguardo a questi ultimi, il Cese raccomanda di collocare le azioni negoziali del commercio internazionale relative alle indicazioni e denominazioni geografiche nell'ambito di una più ampia politica di cooperazione internazionale. Il Cese sottolinea, infatti, che le indicazioni geografiche sono l'unica forma di proprietà intellettuale che, in ogni parte del mondo, le comunità locali sono in grado di possedere. Su questo versante, quindi, sarebbe incomprensibile una divisione Nord-Sud nel Wto.
E’ con questo approccio – squisitamente strategico – che risulta necessario rilanciare con più forza e convinzione il pacchetto negoziale a livello multilaterale (estensione dell'articolo 23 dell'Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale legati al commercio TRIPS/ADPIC, a tutti i prodotti IG; registro internazionale; assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo), mentre proseguono contestualmente ed efficacemente anche i complementari negoziati bilaterali.
Rinviando alla lettura integrale del Parere, riteniamo sottolineare gli aspetti più pertinenti all’immediato dibattito innescato dalla consultazione a seguito del Libro Verde.
In tema di efficienza del sistema delle IG, il Cese considera che vi sia l'esigenza di:
In tema di efficacia, il Cese propone che:
I temi cruciali del Parere del CESE sulle IG
La Commissione, in occasione della approvazione del vigente sistema della IG (cfr. 2720a Sessione del Consiglio dell'UE del 20 marzo 2006), mise a verbale la sua volontà di sottoporre – eventualmente – a riesame politico sei Temi esplicitamente menzionati. A proposito di tali decisive tematiche, il Cese si è pronunciato nei termini seguenti.
Identificazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine protette come ingredienti. Il Cese ritiene necessario che, con l'accordo di tutte le parti in causa coinvolte nelle associazioni richiedenti (Consorzi di tutela, ecc.), siano stabiliti i criteri ed i parametri sul contenuto di ingredienti IG, per poter utilizzare la denominazione di indicazione e denominazione geografica sul prodotto finito.
Utilizzazione di strumenti alternativi quali i marchi per proteggere indicazioni geografiche e denominazioni d'origine. Il Cese ritiene che l'utilizzo di marchi registrati per tutelare le IG al di fuori dell'UE è certamente una via percorribile, che tuttavia non può rappresentare la soluzione del problema della tutela internazionale delle denominazioni, in quanto complessa (considerando la quantità di paesi potenzialmente interessati), costosa (quindi praticabile solo dalle grandi organizzazioni commerciali con adeguate disponibilità finanziarie) e non pienamente tutelante.
Campo di applicazione dei prodotti contemplati dal regolamento, con particolare attenzione al sale, alle miscele di erbe, ai prodotti di vimini e ai condimenti. Il Cese considera positivamente l'evoluzione dell'ordinamento comunitario verso l'accoglimento di richieste di certificazioni di origine anche per prodotti non propriamente agricoli (sale, miscele di erbe, prodotti di vimini, condimenti, ecc.), in un'ottica di valorizzazione della cultura rurale di un territorio. Nello stesso tempo, ne raccomanda l'estensione a tutti i prodotti agricoli non ancora considerati.
Identificazione dell'origine delle materie prime. Il Cese, in un contesto generale di accordi volontari interprofessionali tra tutte le parti in causa previsto dalla attuale procedura di richiesta della denominazione, raccomanda che, nel caso delle Dop, siano valutati più attentamente gli aspetti connessi all'uso delle materie prime, anche considerando l'obbligatorietà che queste provengano tutte dal territorio denominato.
Criteri utilizzati per valutare lo status generico di una denominazione. Il Cese, anche alla luce dei contenziosi occorsi finora, raccomanda di definire strumenti maggiormente dettagliati, tali da consentire una più facile individuazione della storicità e/o della reputazione di una denominazione quali, ad esempio, un'autorità (un giurì) che possa fare da polmone, e/o da monitoraggio delle potenziali denominazioni di origine già esistenti nei diversi Stati dell'Unione europea o di altre istanze di conciliazione extragiudiziale.
Progettazione dei simboli comunitari che identificano le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette. Il Cese ritiene che l'unificazione di Dop e Igp in un unico marchio possa rappresentare un pericolo di sperequazione tra due realtà di pari dignità, effettivamente esistenti e radicate nei territori. Tuttavia, data la necessità di una comunicazione più efficace nei confronti dei consumatori, andrebbe realizzata una distinzione grafica tra Dop e Igp più accentuata di quella attuale (ad esempio, colori differenti), mentre per gli altri marchi europei (STG e agricoltura biologica), la differenza dovrebbe essere ulteriormente evidenziata (anche con simboli diversi).
L’iniziativa successiva del CESE
Successivamente il Cese è tornato, con un altro Parere , sul tema della informazione ai consumatori ed ha confermato e precisato la posizione della società civile europea in ordine alla origine: “Il Cese ritiene che l'indicazione d'origine non solo risponda alle esigenze dei consumatori, ma contribuisca anche efficacemente a migliorare la trasparenza sui mercati e a sostenere il futuro sviluppo del settore agricolo e delle aree rurali di tutta l'UE. La creazione di un legame diretto con il territorio dal quale proviene il prodotto alimentare e l'indicazione dei modelli di produzione ai quali gli alimenti sono collegati sono i fattori essenziali su cui si basa il modello di sviluppo europeo, fondato sul rispetto di regole in grado di garantire sicurezza alimentare, sicurezza ambientale, benessere degli animali e standard adeguati di salute pubblica.
Pertanto l'indicazione dell'origine deve essere resa obbligatoria per tutti i prodotti agricoli e per quelli alimentari non trasformati o di prima trasformazione. Per gli alimenti di seconda trasformazione, si dovrà valutare caso per caso se debba essere indicata sull'etichetta la provenienza delle materie prime agricole utilizzate in misura prevalente per la preparazione del prodotto finale.”
Il Cese con molta probabilità tornerà a formulare specifiche proposte in ordine all’evoluzione normativa conseguente al Libro verde; lo farà anche riflettendo con attenzione sulle risposte, che verranno dai diversi settori della società, ai 19 quesiti del “Libro”.
Resta, in ogni caso, fondamentale una duplice acquisizione. La prima è di carattere interno: l’esigenza di portare il sistema globale della qualità a traguardi di efficienza, per quanto riguarda la sua struttura organizzativa (anche, e soprattutto, se si vogliono introdurre ambiti regolativi basati sul principio e la prassi della sussidiarietà). La seconda attiene alle relazioni esterne (con conseguenze dirette sulla strategia dei negoziati al WTO): considerare il sistema europeo delle Indicazioni e Denominazioni geografiche non una “arma” in più nelle mani degli agricoltori europei, bensì una “opportunità” per tutte le aree produttive del mondo e per le “sfide commerciali”, in un mercato aperto e regolato, alle quali le diverse aree sono chiamate.
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